Esecuzioni Immobiliari: Il ruolo del Giudice delle Esecuzioni.

Al Giudice dell’Esecuzioni è riconosciuta una serie di poteri e facoltà, che scandiscono tipicamente le varie fasi della procedura esecutiva. E’ l’unico soggetto che può disporre la vendita forzata dei beni mobili o immobili, di proprietà dell’esecutato.

Tuttavia, il suo compito non si riduce unicamente all'emissione dell’ordinanza di vendita, ma contempla tutte quelle attività propedeutiche e successive alla vendita ed all'aggiudicazione del bene .

A titolo esemplificativo, il Giudice dell’Esecuzione si occupa di:

  • Nominare i suoi ausiliari (Custode Giudiziario ed Esperto Stimatore), affinché lo coadiuvino nell'espletamento di tutte quelle attività necessarie, alla messa in vendita del bene.
  • Fissare udienza di vendita, alla quale le parti ed eventuali interessati devono comparire.
  • Disporre se non vi siano motivi ostativi, la vendita del bene e nominare un professionista (Delegato alla Vendita) che si occupi di redigere l’avviso di vendita e di seguire tutte le fasi fino all'aggiudicazione.